Revisione dell'assegno per pensionamento dell'obbligato

In tema di revisione dell'assegno di divorzio, ove a fondamento dell'istanza dell'ex coniuge beneficiario, volta a ottenere la concessione ex novo dell'assegno, egli deduca il deterioramento delle proprie condizioni economiche (nella specie conseguente all'intervenuto stato di pensionamento) il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, non dovrà limitarsi alla sola considerazione dell'avvenuto mutamento e della volontarietà dello stesso, ma dovrà procedere a una rinnovata valutazione comparativa della situazione reddituale delle parti, alla luce delle concrete circostanze, di fatto e di diritto, inerenti la singola fattispecie. (Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile,
Sentenza del 3 agosto 2007, n. 17041)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LA. MO. An., elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n. 44, presso lo studio dell'Avv. GESSINI Agostino che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. PAPA Gianfranco del foro di Ravenna, in forza di procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PA. Is., elettivamente domiciliata in Roma, Via Italo Carlo Falbo n. 22, presso lo studio dell'Avv. COLUCCI Angelo che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. PEPI Paola del foro di Ravenna, in forza di procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonche'

GI. Ma. Gr.;

- intimata -

avverso il decreto della Corte di Appello di Bologna, pubblicato il 21.9.2002, emesso il 19.7.2002 nel procedimento iscritto al n. 230/2002 del Reg. Voi.. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.3.2007 dal Consigliere Dott. GIULIANI Paolo.

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4.12.2001, LA. MO.An. chiedeva che il Tribunale di Ravenna disponesse la revisione delle condizioni di cui alla sentenza del 10/16.3.1992, mediante la quale lo stesso Tribunale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.3.1970 con GI. Fr., segnatamente domandando che le venisse riconosciuto un assegno di divorzio da porre a carico dell'ex coniuge.

Deduceva la ricorrente che, dopo la pronuncia anzidetta, erano sopravvenuti giustificati motivi e che, in particolare, essa istante versava in condizioni economiche tali da rendere indispensabile l'attribuzione a suo favore dell'assegno richiesto.

Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo la reiezione della domanda avversaria.

Il Giudice adito, con decreto del 6/9.5.2002, rigettava il ricorse, assumendo che il pur intervenuto mutamento della situazione della medesima ricorrente, la quale aveva raggiunto l'eta' del pensionamento con relativa diminuzione della capacita' reddituale, non integrasse la situazione di bisogno richiesta per fare luogo al riconoscimento dell'assegno in parola.

Avverso la decisione, proponeva tempestivo reclamo la soccombente, instando per la totale riforma del provvedimento impugnato.

Resisteva al gravame il reclamato.

La Corte territoriale di Bologna, con decreto del 19.7/21.9.2002, rigettava il reclamo medesimo, assumendo:

a) che dovesse, preliminarmente, essere corretto, in punto di diritto, il richiamo operato dal Tribunale allo "stato di bisogno' quale presupposto del riconoscimento dell'assegno di divorzio, subordinato, invece, alla specifica circostanza della mancanza di mezzi adeguati o della impossibilita' di procurarseli per ragioni oggetti ve;

b) che, nella specie, peraltro, l'indagine fosse da portare sulla sussistenza dei "giustificati motivi" sopravvenuti alla pronuncia di divorzio, quali fatti idonei a fondare la richiesta della LA. MO.;

c) che erroneamente, quindi, il Tribunale avesse, per un verso, valutato lo stato di bisogno della ricorrente e si fosse, per altro verso, limitato a riscontrare un mutamento della situazione fattuale causato dal pensionamento della parte istante, senza procedere alla relativa verifica sulla base dell'anzidetto criterio legale;

d) che lo stato di pensionata, il quale era all'origine del deterioramento del reddito della LA. MO., non potesse venire valutato come giustificato motivo, attesane la volontarieta' da parte dell'istante medesima, essendosi quest'ultima posta per propria scelta nella situazione che costitutiva il fatto nuovo, onde il motivo sopravvenuto non appariva giustificato.

Avverso tale decreto, ricorre per cassazione la stessa LA. MO., deducendo due motivi di gravame, ai quali resiste con controricorso PA. Is., nella qualita' di erede di GI. Fr., frattanto deceduto, mentre non resiste l'altra coerede, pure intimata, GI.Ma. Gr..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzi tutto, escludersi che il decesso dell'ex coniuge (GI.Fr.) della LA. MO., intervenuto in data 14.8.2002 e di cui la medesima LA. MO. ha espressamente dato atto nel ricorso, possa avere determinato la cessazione della materia del contendere in relazione all'attuale giudizio, atteso che la ricorrente odierna ha del pari significato che, "dopo la cassazione del decreto, per la quale si' agisce, si chiedera' al Giudice del rinvio di determinare l'assegno divorzile con suo riconoscimento sin dal momento della notifica del primo ricorso avanti il Tribunale, come e' principio di questa materia", onde deve farsi richiamo all'ulteriore principio secondo cui, quando, nel corso di una fase di impugnazione del procedimento per la revisione delle disposizioni in materia di divorzio riguardanti il riconoscimento dell'assegno di cui alla Legge n. 898 del 1970 articolo 5, e successive modifiche, si verifichi la morte della parte (astrattamente) tenuta alla corresponsione dell'assegno stesso, non si determina la cessazione della materia del contendere, atteso che il principio dell'intrasmissibilita', dal lato passivo, dell'obbligo corrispondente non trova applicazione, una volta proposta la relativa domanda giudiziale, per il periodo successivo all'inizio del procedimento e fino alla data del decesso dell'ex coniuge, residuando, in tal caso, l'interesse della parte istante alla prosecuzione del giudizio in riferimento alla definitiva regolamentazione del diritto all'assegno de quo per il periodo anzidetto (Cass. 23 ottobre 1996, n. 9238; Cass. 2 settembre 1997, n. 8381).

Tanto premesso, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 9, comma 1, come modificato dalla Legge n. 74 del 1987 articolo 13 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo:

a) che la Corte territoriale ha ritenuto che la "volontaria" decisione della LA. MO. di essere collocata a riposo impedisca di considerare "giustificato" il fatto nuovo del suo sensibile deterioramento di condizioni reddituali;

b) che la valutazione del Giudice di merito non rispetta la norma e la sua doverosa interpretazione;

c) che le norme legislative vigenti nell'anno 2001 in materia di pensione di vecchiaia concedevano alla LA. MO. di venire collocata a riposo, alle condizioni documentate nei gradi di merito;

d) che affermare che la medesima LA. MO., raggiunta l'eta' in cui essa ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia (non quella di anzianita') e, pertanto, un diritto costituzionalmente tutelato, ha compiuto, nel valersene, una scelta meritevole di essere penalizzata ai sensi della Legge n. 898 del 1970, articolo 9, comma 1, non sembra possa essere considerata un'operazione conforme a giustizia;

e) che, se la Suprema Corte dovesse ritenere non percorribile l'interpretazione conforme al dettato costituzionale che viene proposta, sarebbe senz'altro da sollevare la relativa questione davanti al Giudice delle leggi.

Il motivo e' ammissibile ed altresi' fondato.

Sotto il primo profilo, e' sufficiente osservare che risulta appunto ammissibile, ai sensi dell'articolo 11 Cost., penultimo comma, il ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia assunta in sede di appello, ai sensi della Legge n. 898 del 1970, articolo 9, come sostituito dalla Legge n. 74 del 1987 articolo 13 mediante il quale si denuncia l'omessa verifica, da parte del giudice di merito, dell'effettiva sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche dell'istante tali da giustificare il riconoscimento all'ex coniuge di un assegno di divorzio originariamente non previsto, integrando, infatti, tale omissione il vizio di violazione di legge, in relazione della menzionata Legge n. 898 del 1970 articoli 5 e 9 e successive modificazioni (Cass. 15 gennaio 2000, n. 412; Cass. 2 novembre 2004, n. 21049).

Sotto il secondo profilo, giova premettere che la Legge n. 898 del 1970, articolo 9, comma 1, come sostituito dal gia' citato Legge n. 74 del 1987 articolo 3 nel consentire la revisione in ogni tempo delle statuizioni giudiziali in materia di assegno di divorzio, allorche' sopravvengano "giustificati motivi", rende invero palese che tali disposizioni risultano adottate rebus sic stantibus, restando suscettibili di modifica a fronte di successive variazioni della situazione di fatto posta a fondamento della decisione, in presenza delle quali non puo' dunque opporsi l'exceptio indicati (ex plurimis, Cass. 29 agosto 1996, n. 7953; Cass. 29 agosto 1998, n. 8654; Cass. 2 novembre 2004, n. 21049).

La natura dei "giustificati motivi" che legittimano la revisione delle disposizioni sull'assegno di divorzio (revisione che puo' consistere non soltanto nell'aumento o nella diminuzione del relativo importo, ma anche nell'integrale soppressione dell'assegno gia' concesso o nel suo riconoscimento ex novo) va d'altra parte identificata tenendo conto della funzione assistenziale propria del contributo di cui si discute, volto ad assicurare all'ex coniuge che risulti privo di mezzi adeguati o non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive il mantenimento di un determinato tenore di vita, sulla base di una valutazione comparativa della situazione delle parti ed in proporzione alle sostanze dell'obbligato, onde, in quest'ottica, costituiscono "giustificati motivi" di revisione i mutamenti delle condizioni economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi, che, all'esito appunto di una rinnovata valutazione comparativa (Cass. 21 giugno 1995, n. 6974; Cass. 27 settembre 2002, n. 14004; Cass. 4 settembre 2004, n. 17895), si presentino oggettivamente idonei ad alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 7 settembre 1995, n. 9415; Cass. 25 agosto 1998, n. 8427; Cass. n. 8654/1998, cit).

Tanto premesso, si osserva come questa Corte, nella sentenza n. 5378 dell'11.3.2006, abbia specificatamente affrontato il caso (inverso rispetto a quello de quo) in cui il mutamento allegato consista nel peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato e, piu' in particolare, nella contrazione dei suoi redditi da lavoro, segnatamente affermando:

a) che l'incidenza dell'evento dedotto non puo' essere aprioristicamente esclusa in ragione del fatto che il decremento consegua a scelte dell'ex coniuge (pur non dettate da specifiche esigenze familiari o di salute e, quindi, liberamente operate) in ordine all'oggetto ed alle modalita' di svolgimento della propria attivita' lavorativa, quali, ad esempio, quella di dismettere la precedente attivita' professionale per intraprenderne altra meno redditizia, ma maggiormente rispondente alle proprie aspirazioni o meno usurante, ovvero quella di limitare l'entita' del proprio impegno, optando per il lavoro a tempo parziale, in luogo di quello a tempo pieno, ovvero, ancora, quella, piu' radicale, di cessare la stessa attivita' professionale;

b) che le scelte in questione non soltanto sono, in se', pienamente legittime (Cass. 4 aprile 2002, n. 4800), ma costituiscono altresi' esplicazione di fondamentali diritti di liberta' della persona, quali quelli di libera disponibilita' delle proprie energie fisiche ed intellettive e di libera scelta dell'attivita' lavorativa (articoli 2 e 4 Cost., comma 2);

c) che, in questa prospettiva, non si puo' ritenere che le disposizioni in tema di assegno di divorzio "cristallizzino" la posizione dell'obbligato sul piano dell'attivita' lavorativa, nel senso di impegnarlo comunque ad assistere (e nella stessa misura) l'ex coniuge beneficiario, anche quando, per effetto di legittime, anche se non necessitate, decisioni rispetto alla propria vita professionale, il divario fra le condizioni economiche delle parti, a fronte delle quali l'assegno anzidetto era stato riconosciuto, si sia ridotto o annullato, o addirittura la situazione del beneficiario sia divenuta piu' favorevole di quella dell'obbligato;

d) che a diversa conclusione non si puo' pervenire neppure facendo leva sul predicato "giustificati" che, nella Legge n. 898 del 1970, articolo 9, comma 1, e successive modifiche, qualifica i "motivi" legittimanti la revisione, atteso che, come ampiamente posto in luce dalla dottrina, detto predicato non mira affatto ad introdurre un sindacato del giudice sulle cause dei sopravvenuti mutamenti delle condizioni economiche delle parti, ma evoca semplicemente l'esigenza di una verifica circa l'idoneita' di tali mutamenti a "giustificare" la modifica delle disposizioni sull'assegno;

e) che un sindacato, da parte del giudice, circa le ragioni delle scelte, economicamente svantaggiose, in punto di esercizio dell'attivita' lavorativa ed, in particolare, riguardo al loro carattere necessitato o meno, e' in realta' possibile (e, anzi, doveroso, alla luce del disposto della Legge n. 898 del 1970 articolo 5 comma 6, come sostituito della Legge n. 74 del 1987 articolo 9) unicamente ove si discuta delle scelte del beneficiario dell'assegno, il cui diritto e' subordinato alla duplice condizione che egli non soltanto non disponga di "mezzi adeguati", ai fini della conservazione del tenore di vita che il predetto articolo 5 ha inteso garantire, ma che non sia neppure in grado di procurarseli "per ragioni oggettive", non potendosi evidentemente pretendere un contributo assistenziale da altri quando si ha la possibilita' di conseguire il tenore di vita de quo con le proprie forze.

Cosi' delineata la sfera del sindacato rimesso al giudice di merito la' dove, come nella specie, vengano appunto in considerazione "le scelte, economicamente svantaggiose, in punto di esercizio dell'attivita' lavorativa, ed in particolare riguardo al loro carattere necessitato o meno", operate dal beneficiario dell'assegno, appare palese come la Corte territoriale, affermando "che lo stato di pensionata, che e' alla base del deterioramento del di lei reddito, non puo' essere valutato quale "giustificato motivo", attesane la volontarieta' da parte della stessa LA. MO., che si e' in tal modo posta per propria scelta nella situazione costituente il fatto nuovo", abbia trascurato di apprezzare, cosi' incorrendo nel denunciato vizio di violazione di legge, che, al fine di ritenere "ingiustificate" le cause dei sopravvenuti mutamenti delle condizioni economiche della parte che richieda la modifica delle disposizioni sull'assegno di divorzio, non e' sufficiente fare riferimento allo "stato di pensionato" ed alla relativa "volontarieta'" di un simile stato ad opera di chi (come l'odierna ricorrente) "si e' in tal modo post(o) per propria scelta nella situazione costituente il fatto nuovo" (onde il motivo sopravvenuto non risulterebbe appunto "giustificato"), occorrendo, invece, considerare le specifiche "circostanze" (di diritto e di fatto, quali, ad esempio, i dettami della legislazione dell'epoca e la posizione personale del soggetto interessato, rispettivamente) che hanno accompagnato il pensionamento stesso, senza che la mera "volontarieta'" di detto pensionamento, astrattamente comune ad ogni ipotesi di "dimissioni" o, piu' in generale, di richiesta di "collocamento a riposo", possa di per se' sola escludere (tanto piu' nella specie, la' dove, cioe', la ricorrente ha espressamente prospettato che "le norme legislative vigenti nell'anno 2001 in materia di pensione di vecchiaia - e non di anzianita' - concedevano alla LA. MO. di venire collocata a riposo", avendo essa raggiunto l'eta' necessaria per la maturazione del relativo diritto) l'eventualita' che la sopravvenuta diminuzione dei redditi di lavoro dell'istante, sulla base di un esame complessivo del caso concreto e pur dietro apprezzamento del carattere necessitato o meno delle scelte, economicamente svantaggiose, operate dal medesimo istante in punto di esercizio dell'attivita' lavorativa, sia suscettibile di assumere rilievo quale giustificato motivo di riconoscimento dell'assegno originariamente negato o, comunque, non richiesto, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione reddituale delle parti, oggettivamente idonea ad alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia di divorzio.

Pertanto, il motivo in esame merita accoglimento, onde, restando assorbito il secondo siccome relativo ad ulteriori censure dedotte avverso il decreto impugnato, quest'ultimo deve essere cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, affinche' detto Giudice provveda a decidere la controversia demandata alla sua cognizione facendo applicazione del principio sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

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