Se durante la separazione i genitori sono molto in conflitto, può essere giusto non concedere l'affidamento condiviso dei figli

Correttamente, in sede di separazione giudiziale dei genitori, il giudice del merito ritiene pregiudizievole per l'interesse del minore l'affidamento condiviso a entrambi qualora incentri le proprie valutazioni sull'interesse del minore, motivando il proprio convincimento sugli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare allo sviluppo psicologico del medesimo dall'affidamento condiviso, sia - in positivo - con riguardo alla capacità genitoriale riscontrata nella madre, sia - in negativo - con riguardo alla particolare situazione del rapporto del padre con la sua famiglia di origine e in tale contesto al comportamento gravemente denigratorio da lui e dalla sua famiglia assunto nei confronti della madre (atteso - come si precisa nella parte espositiva della sentenza - l'emergere di manifestazioni di sostanziale disprezzo per la moglie da parte di tutti i membri della famiglia del marito, marito che - secondo la corte del merito - presentava una dipendenza non ancora risolta con la propria madre con violazione dell'obbligo di assistenza morale dovuta alla moglie).

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 11 agosto 2011, n. 17191



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28758/2007 proposto da:

CA. RO. (C.F. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l'avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentato e difeso dall'avvocato PRIMERANO ANTONINO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MA. CL. (C.F. (OMESSO)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. LAURENTI 40 (OSTIA), presso l'avvocato CUNICO LUCIA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 757/2007 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato CUNICO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel settembre 2000 Ma.Cl. , premesso che nell'(OMESSO) aveva contratto matrimonio con Ca.Ro. e dall'unione era nata nell'aprile (OMESSO) la figlia Da. , proponeva domanda di separazione con addebito al coniuge; il quale a sua volta, costituendosi, chiedeva addebitarsi alla Ma. la responsabilita' del fallimento dell'unione coniugale. Il Tribunale di Cremona, sentiti testimoni, acquisite informazioni ed espletata c.t.u., con sentenza del (OMESSO) pronunciava la separazione, respingeva entrambe le domande di addebito, affidava ad entrambi i genitori la figlia Da. disponendo che essa coabitasse con la madre e regolando il diritto di visita del padre, a carico del quale poneva l'obbligo di versamento, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, della somma di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. 2. L'appello proposto dalla Ma. - al quale resisteva il Ca. proponendo appello incidentale - veniva parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Brescia, che addebitava la separazione al Ca. , affidava in via esclusiva la figlia Da. alla madre, regolava in misura piu' contenuta il diritto di visita del padre, ed aumentava a euro 350,00 mensili (oltre aggiornamenti di legge e 50% delle spese straordinarie) il contributo a carico di quest'ultimo al mantenimento della figlia. Osservava la Corte che dai comportamenti del Ca. e dei suoi genitori risultanti dai rapporti di servizio e dalle relazioni redatti dai Carabinieri intervenuti piu' di una volta nella vicenda matrimoniale prima della separazione- nonche' dalla documentazione relativa ai comportamenti dei coniugi successivi al ricorso per la separazione, emergevano manifestazioni di sostanziale disprezzo per la Ma. da parte di tutti i membri della famiglia Ca. . Manifestazioni che, per la disinvoltura con la quale erano state poste in essere e per la loro gravita', non consentivano di ritenere che si fosse trattato di esternazioni occasionali, estemporanee ed improvvise, e facevano invece ritenere verosimile che esse fossero frutto di un prolungato e graduale deterioramento dei rapporti favorito dalla contiguita' abitativa tra le due famiglie. Tali elementi, valutati complessivamente, giustificavano secondo la Corte l'addebito della separazione al Ca. , il quale, abdicando alla tutela della autonomia del proprio nucleo familiare e della dignita' della propria moglie e mantenendo una condotta che confermava la valutazione compiuta dai consulenti d'ufficio circa l'esistenza di una sua dipendenza non ancora risolta con la madre, aveva violato l'obbligo, previsto dall'articolo 143 cod.civ., di assistenza morale dovuta alla moglie. Tale contesto, osservava inoltre la Corte alla luce delle relazioni dei consulenti d'ufficio e del servizio pubblico di assistenza famigliare, sconsigliava il ricorso all'affidamento condiviso (che richiede, oltre a un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale ed un profondo rispetto dei rispettivi ruoli, nella specie da ritenere assenti), laddove la attenta, contenitiva e partecipe capacita' genitoriale riscontrata dai consulenti nella Ma. giustificava l'affidamento esclusivo alla medesima della figlia, essendo peraltro pregiudizievole per lo sviluppo psicologico di quest'ultima una distribuzione in parti uguali del tempo di collocazione presso i due genitori (che, costringendo la bimba ad un adattamento a due realta' tra loro diverse e nemiche, avrebbe costituito il presupposto per la strutturazione in essa di un rapporto relazionale e di una individuazione di tipo scisso), ed essendo piuttosto necessario ridurre il piu' possibile i contatti tra i genitori definendo rigorosamente il giorno di visita del padre, senza riconoscere ai nonni paterni un autonomo diritto di frequentazione della nipote, distinto ed ulteriore rispetto alla facolta' dei medesimi di vedere la bambina in occasione delle visite della stessa al padre. Osservava infine la Corte che il maggior reddito lavorativo del Ca. , il fatto che egli continuasse a godere della casa coniugale, le incrementate esigenze della figlia e la maggiore permanenza della medesima con la madre giustificavano l'elevazione all'importo di euro 350,00 mensili del contributo del Ca. al mantenimento della minore.

3. Avverso tale sentenza, depositata il 25 settembre 2007 e notificata il 26 ottobre successivo, Ca.Ro. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 19 novembre 2007, basato su sette motivi. Resiste Ma.Cl. con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
  1. Preliminarmente, deve rilevarsi la inammissibilita' della memoria difensiva in data 11 aprile 2011 depositata dal ricorrente, recante in calce nuova procura difensiva: tale procura e' invero priva di efficacia in quanto rilasciata in calce ad un atto diverso da quelli previsti dall'articolo 151 cod. civ., bensi' ad una carente ricognizione, sulla base delle risultanze di causa, della fattispecie concreta in esame. Anche sotto questo profilo, peraltro, il motivo e' privo di pregio atteso che risulta diretto, in effetti, a contestare le valutazioni di merito espresse dalla Corte d'appello in ordine alle prove acquisite in istruttori'af proponendo in alternativa altro vaglio favorevole al ricorrente. Valutazioni di merito che non possono essere riviste in questa sede essendo sostenute da ampia e puntuale motivazione immune da vizi logici o da intrinseca contraddittorieta', e rettamente estesa anche alle risultanze della consulenza d'ufficio espletata in primo grado, il cui apprezzamento da parte del giudice di merito non puo' ritenersi impedito dalle finalita' per le quali tale mezzo istruttorio e' stato disposto.

5. Con il quarto motivo, il Ca. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo Cass. n. 16593/2008; n. 1202/2006) e congruamente sostenuto dalla indicazione delle fonti sulle quali si basa, cioe' delle risultanze degli accertamenti in atti, la cui valutazione non puo' in questa sede di legittimita' essere oggetto di riesame nel merito.

6. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 155 cod. civ., comma 2, nonche' il vizio di motivazione in riferimento alla determinazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso l'uno e l'altro genitore. Si sostiene che anche la drastica riduzione dei termini di permanenza di Da. presso il padre rispetto a quanto previsto nella sentenza di primo grado (da due pomeriggi a settimana a un pomeriggio nel periodo scolastico piu' una giornata dalle 9 alle 22 a settimana nel periodo estivo, ferma restando la previsione di due fine settimana alternati al mese e la distribuzione della permanenza -piu' specificamente regolata- durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive) viola il diritto della minore alla bigenitorialita', considerando che la sola motivazione esposta dalla Corte -costituita dalla necessita' di ridurre al minimo i rapporti tra i genitori- non potrebbe ritenersi motivo sufficiente per tale drastica riduzione. Osserva il collegio che -a prescindere dalla modestia della modifica disposta dalla sentenza- il motivo e' inammissibile, giacche' si risolve non gia' nella denuncia di una violazione di legge bensi' in una non consentita sollecitazione ad un diverso apprezzamento di merito, non consentito alla corte di legittimita'.

7. Il sesto motivo concerne la violazione e falsa applicazione dell'articolo 155 c.c., comma 1, non attribuisce agli ascendenti del minore un autonomo diritto avente il contenuto indicato dal ricorrente. La norma attribuisce invece al minore il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, nel quadro del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con i propri genitori e con la medesima finalita' di evitare, per quanto possibile, che la separazione produca traumi nello sviluppo della personalita' del minore stesso. Non merita dunque censure la motivazione della sentenza che, avvalendosi della facolta' discrezionale di provvedere alla concreta regolazione di tale questione nella suddetta prospettiva (e tenendo conto fra l'altro di quanto gia' esposto circa la posizione assunta dai nonni paterni nella vicenda coniugale in esame), ha ritenuto idonea a realizzare nella specie l'interesse della minore la possibilita' della medesima di vedere 1 nonni paterni in occasione delle visite al padre, che peraltro occupa un'abitazione attigua a quella nella quale i nonni stessi abitano.

8. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la carente ed insufficiente motivazione in relazione alle modalita' di determinazione del contributo di ciascun coniuge al mantenimento della figlia minore. Sostiene che la Corte, eseguendo i propri calcoli solo sulla base delle rispettive denunci dei redditi, non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi concernenti, da un lato, le maggiori spese che esso ricorrente deve affrontare rispetto alla controparte (la quale si reca in bicicletta al lavoro, mentre egli deve utilizzare l'autovettura per coprire la distanza di 20 chilometri tra la sua abitazione e la scuola professionale nella quale presta attivita' di insegnante), dall'altro la possibilita' della quale dispone la sola Ma. , dipendente comunale, di svolgere lavoro straordinario e di percepire dal Comune un sostegno per il pagamento dell'affitto. La censura e' inammissibile, per la parte in cui investe direttamente il merito delle valutazioni compiute dalla corte d'appello e ne sollecita una modifica non consentita in questa sede. E' infondata, la' dove si assume che la ripartizione del contributo sarebbe stata decisa dalla corte di merito con riferimento ai soli differenti livelli di reddito delle parti obbligate, avendo invece la sentenza impugnata esposto ulteriori ragioni, che non sono state fatte oggetto di rilievi in questa sede. Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso non merita accoglimento.

9. Le spese di questo giudizio di legittimita' seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Deve inoltre provvedersi alla liquidazione, a norma dell'articolo 385 c.p.c., comma 2, delle spese relative al procedimento incidentale instaurato dal Ca. dinanzi alla Corte d'appello di Brescia con ricorso (rigettato) per la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata ex articolo 373 c.p.c.; procedimento i cui atti sono stati ritualmente prodotti dalla resistente in questa sede ai sensi dell'articolo 372 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n. 7248/05), unitamente alla nota espositiva. Tali spese, liquidate come in dispositivo, debbono parimenti porsi a carico del Ca. in ragione della sua soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che determina in euro 3.000,00 per onorari e euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento incidentale instaurato ai sensi dell'articolo 373 c.p.c., dinanzi alla Corte d'appello di Brescia, che determina in complessivi euro 1.082,00 di cui euro 452,00 per diritti e euro 600,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

 

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