Se il figlio è incolpevolmente disoccupato l'obbligo al mantenimento rinasce

L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli articoli 147 e 148 cod. civ., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore eta' - come ora codificato dall'articolo 155-quinquies c.c., comma 1, -, ma perdura, immutato, finche' il genitore interessato alla declaratoria, della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attivita' economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non puo' che ispirarsi a criteri di relativita', in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 4765 del 2002, 8221 e 24498 del 2006, 1830 del 2011).

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 settembre 2011, n. 19589



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LA. LU. AN. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL FIORITA 90, presso l'avvocato FRANCESCO LILLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SPATARO GIOVANNI, VILLI ANGELO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CO. PA. FR. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. AUBRY 1, presso l'avvocato EMPLER BARBARA, rappresentata e difesa dall'avvocato NOCITO MALTESE ASSUNTA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente e ricorrente in via incidentale -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CATANZARO depositato il 07/07/2009, n. 566/2008 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato CORDELLI ROMUALDO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

che Co.Pa. Fr. e La.Lu. An. si separarono consensualmente con atto omologato dal Tribunale di Cosenza in data 5 dicembre 1990, convenendo, tra l'altro, che il La. versasse alla moglie, a titolo di mantenimento dei due figli minori affidati alla madre, Fr. (nato a (OMESSO)) e Va. (nata a (OMESSO)), la somma mensile complessiva di euro 800,00;

che il La. , con ricorso al Tribunale di Cosenza del 19 marzo 2008 - proposto ai sensi dell'articolo 710 cod. proc. civ. e dell'articolo 156 c.c., comma 7, espose che: a) il figlio Fr. , nel 1998, era stato assunto a tempo indeterminato nella Polizia di Stato, raggiungendo in tal modo la propria autosufficienza economica; b) la figlia Va. , nel 2001, aveva aperto un esercizio commerciale -successivamente chiuso -, dimostrando in tal modo di aver raggiunto anch'essa l'autosufficienza economica; c) nonostante che egli avesse continuato ad aiutare economicamente i figli, la moglie, in data 22 ottobre 2007, gli aveva notificato sia atto di precetto intimandogli il pagamento della somma di euro 39.700,66, a titolo di contributo al mantenimento dei figli non corrisposto dal 10 luglio 2002 -, sia atto di pignoramento presso terzi (Ministero dell'economia e delle finanze); d) conseguentemente, dalla retribuzione di docente di scuola media gli sarebbe stata detratta la somma mensile di euro 253,00, pari ad un quinto dello stipendio;

che, tanto esposto, chiese, tra l'altro, che il Tribunale, a modificazione delle condizioni della separazione consensuale, stabilisse che l'obbligo al versamento del contributo per i figli era estinto, per il figlio Fr. , dal 1998 e, per la figlia Va. , dal 2001;

che la Co. , costituitasi, contesto' che l'estinzione dell'obbligo al contributo di mantenimento per i figli potesse esser fatta decorrere da una data anteriore alla proposizione della domanda di modificazione delle condizioni della separazione consensuale ((OMESSO)), e chiese che, per la figlia Va. , non ancora autosufficiente e studentessa universitaria con lei convivente, il contributo fosse ridotto alla somma mensile di euro 250,00;

che il Tribunale adito, con decreto del 14 maggio 2008, dichiaro' estinto l'obbligo al contributo per il mantenimento del figlio Fr. , con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso, e ridusse il contributo per il mantenimento della figlia Va. ad euro 250,00 mensili, con la medesima decorrenza;

che, a seguito di reclamo del La. - al quale resistette la Co. -, la Corte d'Appello di Catanzaro, con decreto del 7 luglio 2009, in parziale riforma del decreto impugnato ed a modifica delle condizioni della separazione consensuale, dichiaro' cessato, dalla data del deposito del ricorso introduttivo (19 marzo 2008), l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli Fr. e Va. ;

che, al riguardo, la Corte ha, in particolare, affermato: a) quanto alla decorrenza della estinzione dell'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento del figlio Fr. : Correttamente ..., anche in considerazione della certezza dei rapporti giuridici, il primo giudice ha escluso che si potesse far decorrere la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno da un momento antecedente a quello della presentazione della domanda che ha consentito l'accertamento della nuova situazione dedotta in giudizio. Non e' condivisibile, inoltre, la lettura offerta dal ricorrente in ordine alla sussistenza di profili di legittimita' costituzionale della norma da applicare, nell'interpretazione offerta dalla Suprema Corte e' stata richiamata la sentenza n. 28 del 2008, atteso che l'ordinamento consente all'interessato, sin dal giorno successivo al verificarsi del fatto nuovo che giustifica la modifica dell'obbligo di corresponsione dell'assegno, di adire l'autorita' giudiziaria per ottenere la modifica delle condizioni. Nel caso di specie, peraltro, la suddetta nuova situazione era ben conosciuta dal reclamante che ha rappresentato, nelle note depositate il 13.5.2009, di aver coabitato con il figlio nella sede di servizio e che aveva, pertanto, la possibilita' di richiedere tempestivamente l'accertamento della nuova situazione incidente sull'obbligo di contribuzione stabilito nel verbale di omologazione della separazione consensuale; b) quanto alla domanda concernente il contributo al mantenimento della figlia Va. , dopo aver richiamato le sentenze della Corte di cassazione nn. 4373 del 1988 e 12477 del 2004:... la Suprema Corte ha precisato che il mantenimento del figlio maggiorenne convivente e' da escludere quando quest'ultimo, ancorche' allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attivita' lavorativa, cosi' dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacita' e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, atteso che non puo' avere rilievo il successivo abbandono dell'attivita' lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non puo' far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano gia' venuti meno, ferma restando invece l'obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio e non gia' dal genitore convivente. Nel caso di specie il La. ha dimostrato l'inizio di attivita' lavorativa da parte della figlia (titolare di partita i.v.a. e della ditta "Rigeneratrice sud"), sicche', alla luce dei principi su indicati, e' cessato l'obbligo di mantenimento nei suoi confronti, ne' lo stato di sopravvenuta disoccupazione puo' giustificare, come si e' detto, la reviviscenza del suddetto obbligo;

che avverso tale decreto La.Lu. An. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;

che resiste, con controricorso, Co.Pa. Fr. , la quale ha anche proposto ricorso incidentale, fondato su due motivi;

che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

che, all'esito della camera di consiglio, il Collegio ha deliberato che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, preliminarmente, il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti, ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ.;

che, sempre in via preliminare, devono essere esaminati la lettera in data 3 giugno 2011 ed il telegramma pervenuto in data 6 giugno 2011, con i quali il Signor La.Lu. An. chiede il differimento dell'odierna udienza di discussione, per aver egli revocato la procura conferita agli avvocati Villi e Spataro, al fine di consentirgli la nomina di altro difensore;

che tale istanza non puo' essere presa in considerazione e deve essere, comunque, respinta, sia perche' formulata dalla parte personalmente, sia perche' il giudizio di legittimita' procede per impulso di ufficio e percio' prescinde, per il suo svolgimento, dalla presenza dei difensori delle parti, le cui difese sono garantite dal ricorso, dal controricorso e dalle memorie, sia perche', fino a quando non e' prodotto in giudizio il mandato conferito ad altro difensore, la parte resta rappresentata e difesa dal difensore precedente, professionalmente obbligato a svolgere tutte le difese ritenute opportune e necessarie (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 10273 del 2004);

che, con l'unico motivo (con cui deduce: Violazione degli articoli 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza della disparita' di trattamento, atteso che al sacrificio richiesto ai soggetti che trovansi nelle condizioni del La. non corrisponde la realizzazione di un altro interesse di pari dignita';

che, con il primo (con cui deduce: Violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, la ricorrente incidentale critica il decreto impugnato, nella parte in cui dichiara cessato, dalla data del deposito del ricorso introduttivo del La. , l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia Va. , sostenendo al riguardo che: a) fermo il dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche maggiorenni non indipendenti economicamente, e fermo che il genitore, al fine di essere esonerato dall'obbligo di mantenimento, ha l'onere di provare che il reddito percepito dal figlio sia tale, per durata ed entita', da rendere il figlio stesso effettivamente capace di autonomia sul piano economico, i Giudici a quibus non hanno considerato che il ricorrente principale non ha dato alcuna prova della raggiunta autosufficienza economica della figlia, non hanno dato ingresso alla prova articolata dal La. al riguardo, hanno erroneamente dichiarato irrilevante dopo la cessazione dell'attivita' di lavoro autonomo, per la chiusura dell'esercizio commerciale - il sopravvenuto stato di disoccupazione della figlia Va. e non hanno considerato che questa convive con la madre ed e' studentessa universitaria; b) i Giudici a quibus, inoltre, hanno omesso di pronunciarsi sull'istanza di istruzione probatoria orale, articolata al fine di dimostrare che anche durante il periodo di apertura dell'esercizio commerciale, formalmente intestato alla figlia Va. , titolare effettivo dell'impresa era il La. , il quale incassava i proventi facendoli confluire su un libretto bancario da lui stesso custodito;

che il ricorso principale e' infondato;

che, infatti, secondo costante orientamento di questa Corte, in materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione della separazione consensuale, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modificazione di tali provvedimenti, essendo del tutto irrilevante il momento in cui - di fatto - sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dello stesso assegno, con la conseguenza, che, in mancanza di specifiche disposizioni ed in base ai principi generali relativi all'autorita', all'intangibilita' ed alla stabilita', per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, gli effetti della decisione giurisdizionale di modificazione possono retroagire non gia' al momento dell'accadimento innovativo, ma alla data della domanda di modificazione (cfr. , ex plurimis, le sentenze nn. 28 del 2008, 14886 del 2002, 4558 del 2000, 147 del 1994, nonche', in materia di revisione dell'assegno di divorzio, la sentenza n. 11913 del 2009);

che dunque, nella specie - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente principale -, i Giudici del reclamo, in forza di tali principi, hanno correttamente fatto decorrere l'estinzione dell'obbligo del La. di contribuire al mantenimento del figlio Fr. dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;

che, inoltre, l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 99 cod. proc. civ.;

che, invece, il ricorso incidentale merita accoglimento;

che secondo l'orientamento costante di questa Corte l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli articoli 155-quinquies c.c., comma 1, -, ma perdura, immutato, finche' il genitore interessato alla declaratoria, della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attivita' economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non puo' che ispirarsi a criteri di relativita', in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 4765 del 2002, 8221 e 24498 del 2006, 1830 del 2011);

che la Corte di Catanzaro ha affermato che, nel caso di specie, avendo il La. dimostrato l'inizio dell'attivita' lavorativa da parte della figlia Va. , quale titolare di partita i.v.a. e della impresa "Rigeneratrice sud", deve ritenersi cessato l'obbligo di mantenimento nei suoi confronti, e che lo stato di sopravvenuta disoccupazione non puo' giustificare la reviviscenza di tale obbligo, in quanto, secondo le richiamate sentenze di questa Corte nn. 4373 del 1988 e 12477 del 2004, il mantenimento del figlio maggiorenne convivente e' da escludere quando quest'ultimo, ancorche' allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attivita' lavorativa, cosi' dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacita' e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, atteso che non puo' avere rilievo il successivo abbandono dell'attivita' lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non puo' far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano gia' venuti meno - che, tuttavia, i Giudici a quibus hanno erroneamente applicato alla fattispecie gli ora richiamati principi di diritto, in quanto hanno ritenuto totalmente assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente principale mediante la dimostrazione del solo inizio dell'attivita' lavorativa, mentre avrebbero dovuto ritenere assolto detto onere anche con la concorrente prova che l'attuale stato di disoccupazione della figlia Va. - circostanza incontestata tra le parti - era dipeso da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato della stessa;

che, inoltre, gli stessi Giudici a quibus hanno totalmente omesso di motivare le ragioni per le quali hanno ritenuto (evidentemente, solo per implicito) di non ammettere la prova per testimoni articolata dalla ricorrente incidentale (testualmente riprodotta nel ricorso), volta a dimostrare le circostanze indubbiamente decisive ai fini della prova del raggiungimento della autosufficienza economica da parte della figlia Va. - secondo le quali la titolarita' della predetta impresa in capo a quest'ultima era meramente formale, titolare "di fatto" dell'impresa essendo esclusivamente il padre, ed i proventi dell'attivita' non erano mai stati percepiti dalla figlia, gli stessi essendo stati fatti confluire dal padre in un libretto bancario da lui custodite - che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato - nella parte in cui dichiara cessato, dalla data del deposito del ricorso introduttivo, l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia Va. - in relazione alle censure accolte e la causa deve essere rinviata alla stessa Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che si uniformera' ai principi di diritto qui ribaditi, ovviera' ai rilevati vizi di motivazione e provvedera' anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, rigetta quello principale ed accoglie quello incidentale; cassa il decreto impugnato - nella parte in cui dichiara cessato, dalla data del deposito del ricorso introduttivo, l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia Va. - in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione.

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