Sia ai fini del riconoscimento, sia della quantificazione dell'assegno a favore del coniuge separato i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare

Sia ai fini del riconoscimento, sia della quantificazione dell'assegno a favore del coniuge separato - che è il risultato di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione, ove immune da vizi di motivazione - i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali complessive, dal rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione di un assegno corrispondente alle esigenze del coniuge beneficiario. Il giudice del merito deve, comunque, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascuno dei coniugi, al momento della separazione. Nella specie, in applicazione del principio di cui sopra è stata cassata la sentenza del giudice del merito che aveva rigettato la domanda di attribuzione di un assegno in favore della moglie sulla base di una generica valutazione di equivalenza, delle condizioni economiche dei coniugi stessi, senza considerare i diversi loro regimi di vita, come sarebbe stato necessario. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 19 dicembre 2008, n. 29779)




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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fe. Su. Ma. , domiciliata in Roma, via G. Venticinque 23, presso l'avv. R. Masi, rappresentata e difesa dall'avv. CAMPANILE M. N., come da mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Co. Re. An. ;

- intimato -

Avverso la sentenza n. 1731/2005 della Corte d'appello di Milano, depositata il 30 giugno 2005;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha chiesto accogliersi il ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 25 maggio 2000 Co.Re. An. chiese la separazione giudiziale dalla moglie Fe.Su. Ma. , deducendo che dal matrimonio, celebrato il (OMESSO), non erano nati figli e che la convivenza coniugale era gia' da tempo cessata per gravi incompatibilita' personali.

Costituitasi in giudizio, Fe.Su. Ma. contesto' che la convivenza fosse stata concordemente interrotta. In realta', dopo avere scoperto nel (OMESSO) che il marito aveva conosciuto via internet Fr.Da. , una signora (OMESSO) dalla quale era stato invitato ad ammirare l'(OMESSO) ne aveva accolto l'invito a trasferirsi presso i suoi genitori per un paio di settimane, per consentirgli di riflettere in solitudine. Ma non le era stato piu' consentito poi di rientrare nella casa coniugale, perche' il marito si era sempre opposto, anche con minacce e atti di violenza: il (OMESSO) le aveva comunicato di avere cambiato le chiavi della porta d'ingresso; e il (OMESSO) aveva trasferito in un deposito gli arredi della casa coniugale.

La convenuta chiese pertanto che, ove la conciliazione fosse risultata impossibile, il marito fosse condannato a restituirle gli arredi e la somma di denaro arbitrariamente prelevata dal conto comune, a corrisponderle un assegno di mantenimento e a risarcirle i danni provocatile per averle impedito il rientro nella casa coniugale.

Nel corso del giudizio, dopo un parziale accordo su taluni aspetti patrimoniali della controversia, Co.Re. An. deposito' documenti fiscali dai quali risultava tra l'altro che egli aveva un figlio a carico e riconobbe quindi, all'udienza del 9 gennaio 2003, che il bambino era nato da Fr.Da. il (OMESSO), essendo stato concepito nel (OMESSO).

Fe.Su. Ma. ottenne pertanto la rimessione in termini e propose con memoria depositata il (OMESSO) domanda di addebito della separazione al marito e di condanna di Co. Re. An. agli ulteriori danni. Tutte le sue domande furono peraltro disattese anche in appello; fu accolta solo la domanda di separazione proposta da Co.Re. An. .

Ritennero in particolare i giudici d'appello:

a) le domande proposte con la memorie, del (OMESSO) erano inammissibili, perche' tardive, e comunque infondate, perche' i comportamenti del marito erano noti fin dal (OMESSO) a Fe. Su. Ma. , che non li aveva considerati rilevanti ai fini dell'addebito della separazione;

b) non v'e' prova dei danni lamentati da Fe.Su. Ma. con riferimento all'impedimento oppostole dal marito a rientrare nell'abitazione coniugale;

c) la situazione patrimoniale ed economica dei coniugi e' sostanzialmente paritaria, sicche' non compete a Fe. Su. Ma. un assegno di mantenimento, anche in considerazione del sopravvenuto carico familiare di Co.Re. An. .

Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione Fe. Su. Ma. e propone sette motivi d'impugnazione; mentre non ha spiegato difese Co.Re. An. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli articoli 183, 184, 184 bis, 294 e 177 c.p.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto inammissibili per tardivita' le domande proposte il (OMESSO), senza neppure revocare l'ordinanza di rimessione in termini.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli articoli 113, 115 e 116 c.p.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente disatteso le sue domande di risarcimento dei danni, senza considerare le prove anche testimoniali acquisite.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine all'ammissibilita' della domanda di addebito della separazione formulata il (OMESSO).

Con il quarto motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al merito della domanda di addebito della separazione.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine all'ammissibilita' delle domande di risarcimento danni formulate con la memoria del (OMESSO).

Con il sesto motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al merito delle domande formulate il (OMESSO), oltre che implicitamente quelle precedenti.

Con il settimo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento.

2. Risultano pregiudiziali le questioni attinenti all'ammissibilita' delle domande formulate da Fe.Su. Ma. con la memoria depositata il (OMESSO).

La ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto inammissibili quelle domande, benche' proposte dopo la sua remissione in termini. Sicche' si discute dell'esistenza di un'invalidita' di quelle domande. E va in primo luogo rilevato come sia inammissibile la deduzione di un vizio di motivazione su un error in procedendo, qual e' appunto l'inammissibilita' di una domanda.

Infatti, quale che sia stata la giustificazione della decisione del giudice del merito, la Corte di cassazione deve comunque accertare direttamente l'esistenza della invalidita' di cui si discuta. Sicche' l'accertamento della invalidita' non puo' prescindere dall'accertamento anche del fatto che la integra, essendo percio' indiscusso che in relazione agli errores in procedendo la Corte di cassazione e' giudice anche del fatto (Cass., sez. 5, 9 luglio 2004, n. 12721, n. 574410, Cass., sez. L, 28 agosto 2004, n. 17254, n. 576338).

Cio' posto, va ribadito che erano effettivamente inammissibili le domande proposte da Fe.Su. Ma. con la memoria depositati il (OMESSO).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "l'articolo 184 bis c.p.c., per la sua collocazione nel libro secondo, titolo 1, capo 2, sezione 2 sotto la rubrica della trattazione della causa, riguarda le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attivita' difensive nel corso della trattazione della causa ed in questo solo ambito rende operante la rimessione in termini e la sua disciplina, la quale, pertanto, non e' invocabile per le situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, quali certamente sono le attivita' relative alla costituzione della parte" (Cass., sez. 3, 14 marzo 2006, n. 5474, n. 590098, Cass., sez. 3, 19 luglio 2005, n. 15216, n. 583390, Cass., sez. un., 23 luglio 2004, n. 13906, n. 574949).

Sicche' la parte convenuta in giudizio, che, secondo quanto prevede l'articolo 167 c.p.c., comma 2, ha l'onere di proporre con la comparsa di risposta, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali, non puo' essere rimessa in termini, a norma dell'articolo 184 bis c.p.c., per la formulazione di tali domande. E poiche' "nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito e' autonoma e l'iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilita' della separazione all'altro coniuge, anche sotto l'aspetto procedimentale, non e' mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell'atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice "emendatio libelli" consentita in corso di causa, e, se presa dalla parte convenuta, e' soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale" (Cass., sez. 1, 8 febbraio 2006, n. 2818, n. 588810, Cass., sez. 1, 7 dicembre 2007, n. 25618, n. 600713), ne consegue che non solo la domanda di risarcimento dei danni, ma anche la domanda di addebito della separazione proposta da Fe. Su. Ma. il (OMESSO) erano inammissibili.

Ne' ha rilievo che nel caso in esame il giudice istruttore avesse in effetti rimesso in termini Fe.Su. Ma. per la proposizione in via riconvenzionale di quelle domande.

Infatti l'ordinanza di rimessione in termini ha natura di provvedimento meramente ordinatorio, "del quale e' sempre consentita, "re melius perpensa", la revoca con la sentenza che chiude il processo" (Cass., sez. 1, 23 febbraio 1999, n. 1548, n. 523561).

Risulta pertanto infondato il primo motivo del ricorso, con il quale si e' dedotta la violazione dell'articolo 184 bis c.p.c.; inammissibili il terzo e il quinto motivo, con i quali si e' dedotto vizio di motivazione sull'ammissibilita' delle domande proposte il (OMESSO); assorbiti il quarto e il sesto motivo, nella parte in cui si e' con essi dedotto vizio di motivazione in ordine al merito delle domande formulate il (OMESSO) (essendo il sesto motivo riferibile anche ad altri danni).

Rimangono da esaminare il secondo, il settimo motivo del ricorso e in parte qua il sesto motivo.

3. Con il secondo motivo la ricorrente si duole, come s'e' detto, della decisione di rigetto delle domande di risarcimento dei danni. La ricorrente riferisce espressamente tale motivo anche alle domande di risarcimento formulate il (OMESSO). Ma rispetto a tali domande, che erano inammissibili, il motivo e' assorbito dal rigetto del primo motivo del ricorso.

Per quanto riguarda le domande di risarcimento dei danni derivanti dall'esclusione della ricorrente dalla casa coniugale, i giudici del merito hanno ritenuto che ne manchi la prova, perche' Fe. Su. Ma. aveva conservato almeno fino al (OMESSO) le chiavi della casa, cui avrebbe potuto accedere per prelevare quanto le occorresse, sebbene il marito si opponesse a una ripresa della convivenza; e anche dopo il trasferimento in un magazzino, gli arredi, gli abiti e i libri erano a sua disposizione, come confermato dai testimoni. Sicche' fu per sua volonta' che Fe. Su. Ma. acquisto' nuovi abiti e nuovi libri, sperando in un ripensamento del marito; e le spese affrontate per questi acquisti non possono essere considerate un danno cagionato da Co. Re. An. .

A questa giustificazione della decisione di merito, la ricorrente oppone una ricostruzione alternativa dei fatti, fondata su una diversa valutazione delle prove. Sicche' propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata sulla base di una plausibile valutazione delle prove.

Fondata e' invece la censura, proposta nel sesto motivo, con la quale la ricorrente lamenta il mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni con riferimento alle spese di deposito e poi di trasporto degli arredi della casa coniugale. L'esborso di tali somme e' stato documentalmente provato dalla ricorrente; e i giudici del merito hanno omesso qualsiasi pronuncia su tali fatti controversi.

4. Il settimo motivo del ricorso censura la decisione di rigetto della domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento, giustificata dai giudici del merito in ragione della sostanziale equivalenza delle situazioni economiche e patrimoniali delle parti.

La ricorrente sostiene che dalla documentazione acquisita risulta invece una notevole differenza di reddito in favore di Co. Re. An. , anche perche' ella dispone solo di un piccolo appartamento, mentre il marito e' proprietario di una villetta indipendente.

Anche questo motivo e' fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini sia del riconoscimento sia "della quantificazione dell'assegno a favore del coniuge separato - che e' il risultato di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in cassazione, ove immune da vizi di motivazione - i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali complessive, dal rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione di un assegno corrispondente ali?esigenze del coniuge beneficiario" (Cass., sez. 1, 14 luglio 1994, n. 6612, n. 487396, Cass., sez. 1, 19 marzo 2002, n. 3974, n. 553152, Cass., sez. 1, 7 dicembre 2007, n. 25618, n. 600714). Il giudice del. merito deve dunque " procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione" (Cass., sez. 1, 12 giugno 2006, n. 13592, n. 589529); e questa valutazione non e' censurabile nel giudizio di legittimita', ove risulti plausibilmente giustificata.

Nel caso in esame i giudici del merito hanno omesso un'effettiva comparazione dei redditi delle parti, essendosi limitati a una generica valutazione di equivalenza, e non hanno neppure considerato i diversi loro regimi di vita, come pure sarebbe stato necessario.

5. Si deve pertanto concludere con l'accoglimento del secondo e del settimo motivo del ricorso, oltre che del sesto nella parte in cui e' riferibile al danno derivante dalle spese di deposito e trasporto dei mobili. Vanno invece disattesi gli altri motivi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il settimo e il sesto motivo, nei limiti di cui in motivazione; rigetta i rimanenti motivi del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.

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