Casa:
Un immobile pervenuto alla moglie in eredita' non altera l'equilibrio raggiunto con la determinazione dell'assegno di divorzio, considerata la condizione degradata dell'immobile stesso
Pubblicata il 21/11/2011
Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 5 ottobre 2011, n. 20408
- Leggi la sentenza integrale -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente
Dott. RORDORF Renato - Consigliere
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9092/2010 proposto da:
BI. GI. ((OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato RAMADORI Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato PERONI Piercarlo giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BI. GI. ((OMESSO)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANTO 6, presso lo studio dell'avvocato ALTAMURA GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato SCHIFFO Laura giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 278/09 V.G. della CORTE D'APPELLO di BRESCIA del 3/02/2010, depositato il 10/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito l'Avvocato Giuseppe Altamura (delega avvocato Laura Schiffo), difensore della controricorrente che si riporta agli scri'tti;
e' presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
In un procedimento di modifica di condizioni di divorzio, la Corte di Appello di Brescia, con provvedimento 10/02/2010, confermava la pronuncia del Tribunale di Brescia che aveva parzialmente accolto la domanda di BI. Gi. , odierno ricorrente, nei confronti di BI. Gi. , volta ad una corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne.
Ricorre per Cassazione il Bi. .
Resiste con controricorso la moglie.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l'udienza.
Il ricorrente sembra erroneamente ritenere che la nuova formulazione dell'articolo Cass., 21 maggio 2009, n. 11828, ove si precisa che l'entrata in vigore della novella del 2006 non ha mutato i proncipii gia' affermati dalla giurisprudenza, ancorche' in assenza di specifica regolamentazione: con legittimazione del genitore convivente a chiedere assegno per il figlio maggiorenne, ove questi non abbia fatto specifica richiesta al riguardo).
Afferma il ricorrente la necessita' che le spese universitarie della figlia siano ricomprese nell'importo dell'assegno a suo favore: correttamente il Giudice a quo esclude che siano sopravvenute circostanze nuove idonee a giustificare una modifica del regime, precisando che si tratta di spese straordinarie, attesa la loro entita' e variabilita'.
Quanto all'assegno per il coniuge, non si ravvisano violazioni di legge,e congrua appare la motivazione del provvedimento impugnato. Sostiene il giudice a quo che un immobile pervenuto alla moglie in eredita' non altera l'equilibrio raggiunto con la determinazione dell'assegno di divorzio, considerata la condizione degradata dell'immobile stesso. La Corte di merito ha escluso un accertamento di polizia tributaria sui rediti della moglie, non avendo fornito il marito prova alcuna di un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, miglioramento da lui indicato in modo del tutto apodittico e generico. Esclude altresi' che l'aumento reddituale da lavoro della moglie abbia alterato l'equilibrio tra i redditi delle parti; irrilevanti considera il giudice a quo i contributi alla madre da parte dei figli maschi, che convivono concessa e contribuiscono alle spese del menage famigliare, costituendo tali contributi una sorta di rimborso spese.
Va pertanto rigettato il ricorso per manifesta infondatezza.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 per onorari ed euro 20,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.